TRIBUNALE DI FIRENZE 
                        Prima Sezione penale 
 
    Il Giudice, dott. Franco Attina', nel procedimento sopra indicato
a carico di: 
        A) P. G. - (...) - nato in....  il....,  cittadino  italiano;
elettivamente dom.to presso l'avv. Costanza Brusa del foro di Firenze
(elezione e accettazione nel verbale CC Firenze Peretola del 5 aprile
2020, affog. 10): 
        detenuto per altra causa, rinunciante a comparire; 
        difeso dall'avv.  di  ufficio  Costanza  Brusa  del  foro  di
Firenze (nomina nel verbale CC Firenze Peretola del  5  aprile  2020,
affog. 10); 
        imputato dci seguenti reati: 
          del reato p. e p. dall'art. 10, comma 2,  decreto-legge  n.
14 del 2017 perche' non osservava il provvedimento n. ... emesso  dal
questore della Provincia di Firenze in data  ....  notificato  l'....
per motivi di  sicurezza  pubblica,  ex  art.  10,  decreto-legge  n.
14/2017, con cui gli si vietava di accedere per un  periodo  di  mesi
sei ai luoghi della stazione di Santa Maria  Novella,  via  Valfonda,
via Alemanni e piazza della Stazione. 
    In... il.... sentite le parti: 
        premesso che: 
          con decreto del Pm dell'8 marzo 2021 G.  P.  era  citato  a
giudizio per il reato sopra  indicato  (inizialmente  qualificato  ex
art. 650 c.p., imputazione poi modificata all'udienza del 31  gennaio
2022 allorche' era contestata espressamente la  norma  dell'art.  10,
comma 2, d.l. n. 14/2017); 
          nelle udienze del 7 marzo 2022, del 9 maggio 2022 e del  14
novembre 2022 si svolgeva l'istruttoria (audizione  di  un  teste  di
P.G.  e  acquisizione  di   documentazione);   all'esito   le   parti
illustravano le rispettive conclusioni (il PM  chiedeva  la  condanna
dell'imputato alla pena di mesi sette di arresto; la Difesa  chiedeva
l'assoluzione); 
          all'udienza odierna,  cui  il  processo  era  rinviato  per
eventuali repliche, le parti vi rinunciavano; 
        rilevato che: 
          A) con provvedimento del.... il Questore di Firenze vietava
a G. P. - per la  durata  di  mesi  sei  dalla  data  della  relativa
notifica - di accedere  alla  Stazione  ferroviaria  di  Santa  Maria
Novella, primo piano e piano sotto terra, via Valfonda, via Alemanni,
piazza della Stazione; 
        il provvedimento era motivato dal fatto che in tre  occasioni
- in data....., - il P.  ....,  soggetto  gravato  da  precedenti  di
polizia  per  numerosi  reati,.  era  stato   oggetto   di   sanzione
amministrativa ai sensi dell'art. 9, d.l. n.  14/2017  e  contestuale
ordine di allontanamento perche' stava impedendo  l'accessibilita'  e
la fruizione di infrastrutture del servizio pubblico  dci  trasporti;
si riteneva inoltre che dalle condotte poste in essere dal P. potesse
derivare un pericolo per la sicurezza; 
        il provvedimento era notificato al P. in data....; 
          B)  sono  stati  acquisiti  verbali   di   accertamento   c
contestazione e gli  ordini  di  allontanamento  del....,  del....  e
del....; da tali atti risulta che  in  tali  date  il  prevenuto,  in
violazione dei divieti di stazionamento, mendicava con  atteggiamento
insistente e fastidioso avvicinando le persone intente ad  acquistare
i  titoli  di  viaggio  presso  le  emettitrici  automatiche,   cosi'
impedendo la regolare fruizione delle stesse e in generale  dell'area
interna della stazione di Firenze Santa Maria Novella (... e ...),  o
chiedeva insistentemente denaro agli  utenti  della  citata  stazione
sulla scalinata di accesso alla medesima cosi' impedendo la fruizione
e l'accessibilita' all'area interna di predetta infrastruttura (...); 
          C) in data ... i Carabinieri, nell'ambito di  un  ordinario
giro di controllo, rinvenivano l'imputato in piazza  della  Stazione,
nel piazzale antistante lo scalo ferroviario di Firenze  Santa  Maria
Novella; il prevenuto in quel momento non stava facendo alcunche'; il
carabiniere autore del controllo in sede di testimonianza ha riferito
che le condizioni in cui il P. versava facevano  trasparire  come  si
trattasse di un soggetto  che  viveva  per  strada;  in  ordine  alla
propria  presenza  sul   posto,   l'imputato   non   forniva   alcuna
giustificazione; 
          D) il prevenuto ha  dunque  violato  il  provvedimento  del
Questore del...  accedendo,  nonostante  il  divieto  impostogli,  al
piazzale della stazione di Firenze Santa Maria Novella; 
          E) il fatto deve qualificarsi  ai  sensi  della  previsione
specifica di cui  all'art.  10,  d.l.  n.  14/2017  e  non  ai  sensi
dell'art. 650  c.p.  originariamente  indicato  in  imputazione  (che
secondo la consolidata giurisprudenza di  legittimita'  ha  carattere
residuale); 
          F)   quanto    all'affermazione    della    responsabilita'
dell'imputato  relativamente  al  reato  in  questione,  pare   pero'
necessario il pronunciamento della  Corte  costituzionale  in  ordine
alla legittimita' costituzionale delle norme di cui agli articoli  9,
commi 1 e 10, commi 1 e 2, d.l. n. 14/2027; 
        cio' premesso, 
 
                               Osserva 
 
1. Rilevanza della questione 
    1.1 G. P. era destinatario di un provvedimento  del  Questore  di
Firenze, con cui - ai sensi dell'art. 10, d.l. n. 14/2017  -  gli  si
vietava di accedere ad alcune aree cittadine e  in  particolare  alla
stazione di Santa Maria Novella, al  relativo  piazzale  e  alle  vie
immediatamente limitrofe. 
    Il provvedimento  era  motivato  sulla  base  di  tre  precedenti
episodi del..., del... e  del...,  in  cui  il  prevenuto  era  stato
sanzionato dalla Polizia ferroviaria e dalla  Polizia  municipale  ex
art.  9,  d.l.  n.  14/2017  perche',  violando   gli   obblighi   di
stazionamento  e  occupazione  degli  spazi  della  citata   stazione
ferroviaria, aveva impedito la regolare  accessibilita'  e  fruizione
delle aree della stazione stessa,  chiedendo  insistentemente  denaro
alle persone intente ad accedere alla stazione stessa o a fruire  dei
relativi servizi di biglietteria automatica. 
    Sulla base di tali risultanze e ritenendo sussistente un pericolo
per la sicurezza, anche in ragione dci  precedenti  del  P.  ...,  il
Questore vietava allo  stesso  l'accesso  ai  citati  luoghi  per  un
periodo di sei mesi. 
    Il provvedimento era regolarmente notificato. 
    1.2 Nel periodo  in  cui  perdurava  il  divieto  l'imputato  era
rinvenuto all'interno del  piazzale  della  Stazione,  in  violazione
quindi del provvedimento del Questore. Sussisterebbe quindi il  reato
in contestazione. 
    1.3    Tuttavia,    ove    sopravvenisse     la     dichiarazione
d'incostituzionalita' delle disposizioni ex art. 9, comma 10, d.l. n.
14/2017, e cioe' della normativa che da'  fondamento  al  potere  del
Questore di adottare la misura di prevenzione la cui inosservanza  e'
oggetto di accertamento nel  giudizio  principale,  cio'  varrebbe  a
«porre nel nulla» la misura medesima, con conseguente ricaduta  sulla
sussistenza o  meno  del  reato  (in  tal  senso,  da  ultimo,  Corte
costituzionale sentenza n. 2 del 2023). 
2. Il quadro normativo 
    Pare   opportuno   preliminarmente   procedere   ad   una   breve
ricognizione del quadro normativo. 
    Il decreto-legge n. 14/2017 («Disposizioni urgenti in materia  di
sicurezza delle citta'», c.d. decreto Minniti), come  convertito  con
la legge n. 48/2017, agli articoli 9 e 10 ha previsto nuove «Misure a
tutela del decoro di particolari luoghi». 
    In particolare, l'art. 9, comma 1 prevede che chiunque  ponga  in
essere condotte che impediscano l'accessibilita' e la fruizione delle
infrastrutture relative ai trasporti, in violazione  dei  divieti  di
stazionamento o di occupazione di spazi ivi previsti, e' soggetto  ad
una  sanzione  amministrativa  pecuniaria.  Inoltre,  contestualmente
all'accertamento  della  condotta  illecita,  al  trasgressore  viene
ordinato l'allontanamento dal luogo in cui e' stato commesso il fatto
(l'art. 10, comma 1 specifica che l'efficacia di detto allontanamento
cessa  dopo  48  ore  e  che  la  violazione  dello  stesso  comporta
un'ulteriore sanzione amministrativa pecuniaria). 
    L'art. 9, comma 2, d.l. n. 14/2017 prevede che  il  provvedimento
di allontanamento di cui all'art. 9, comma 1 e' adottato altresi' nei
confronti di chi - nelle stesse aree  di  cui  all'art.  9,  comma  1
(infrastrutture ferroviarie, marittime, ecc. e relative pertinenze) -
commetta gli illeciti di cui agli articoli  688  c.p.  (ubriachezza),
726  c.p.  (atti  contrari  alla  pubblica   decenza),   29   decreto
legislativo n. 114/1998 (commercio  abusivo),  7,  comma  15-bis  CdS
(attivita' di parcheggiatore  abusivo),  1-sexies,  d.l.  n.  28/2003
(vendita   senza   autorizzazione   di   biglietti   di   accesso   a
manifestazioni sportive). 
    L'art. 9, comma 3 prevede che i  regolamenti  di  Polizia  urbana
possano individuare aree urbane particolari (su cui insistono presidi
sanitari, scuole, mercati, ecc.) alle quali altresi' si applichino le
disposizioni di cui ai predetti commi 1 e 2. 
    L'art. 10, comma 1 disciplina l'ordine di allontanamento adottato
dagli organi accertatori ai sensi dell'art. 9, comma  1-3  e  prevede
altresi' che copia del provvedimento sia trasmessa al  Questore  (con
contestuale segnalazione ai competenti servizi socio-sanitari, ove ne
ricorrano le - non meglio precisate - condizioni). 
    L'art. 10, comma 2 infine prevede che «Nei casi  di  reiterazione
delle condotte di cui all'art. 9. commi 1 e 2, il  questore,  qualora
dalla condotta tenuta possa derivare pericolo per la sicurezza,  puo'
disporre, con provvedimento motivato, per un periodo non superiore  a
dodici mesi, il divieto di accesso ad una o piu' delle  aree  di  cui
all'art.   9,   espressamente    specificate    nel    provvedimento,
individuando, altresi', modalita' applicative del divieto compatibili
con le esigenze  di  mobilita',  salute  e  lavoro  del  destinatario
dell'atto». Per la violazione di detto divieto e'  prevista  la  pena
dell'arresto da sei mesi ad un anno. 
    In definitiva, i citati  articoli  delineano  una  fattispecie  a
formazione progressiva in cui le varie misure  preventive  approntate
dall'ordinamento a tutela della c.d. sicurezza urbana  sono  via  via
aggravate,  fino  a  culminare  -  nel   caso   di   violazione   del
provvedimento del Questore  (c.d.  «Daspo  urbano»)  -  in  un  reato
contravvenzionale (quello per l'appunto previsto dall'art. 10,  comma
2, d.l. n. 14/2017 e non il reato di carattere piu' generale  di  cui
all'art. 650 c.p. indicato originariamente in imputazione). 
    La  normativa  in  questione  fa   sorgere   plurimi   dubbi   di
compatibilita' con costituzionali. 
3. I vari profili di illegittimita' 
3.1 Un primo profilo di possibile  illegittimita'  viene  in  rilievo
rispetto al disposto dell'art. 16 e dell'art. 3  della  Costituzione,
nonche' dell'art. 117 Cost. in relazione all'art. 2 del  prot.  n.  4
CEDU. 
    3.1.1 Il provvedimento del Questore, disciplinato  dall'art.  10,
comma 2, d.l. n.  14/2017,  comporta  per  il  suo  destinatario  una
limitazione della liberta'  di  circolazione:  gli  inibisce  infatti
l'accesso per un lungo periodo di tempo ad alcune aree cittadine. Nel
caso di specie si tratta della  principale  stazione  ferroviaria  di
Firenze,  alcuni  spazi  della  quale  sono  normalmente  accessibili
liberamente, non essendovi cancelli, porte o altro tipo di  barriere.
In base al combinato disposto dell'art. 9, commi 1, 2 e 3 e dell'art.
10,  d.l.  n.  14/2017,  in  presenza  di  apposite  previsioni   nei
regolamenti di Polizia urbana, si potrebbe peraltro trattare anche di
aree su cui insistano presidi  sanitari,  scuole,  plessi  scolastici
esiti universitari, musei,  aree  e  parchi  archeologici,  complessi
monumentali o altri  istituti  e  luoghi  della  cultura  o  comunque
interessati da consistenti  flussi  turistici,  aree  destinate  allo
svolgimento di fiere, mercati, pubblici spettacoli, ovvero adibite  a
verde pubblico. 
    3.1.2 L'art. 16 della  Costituzione  garantisce  la  liberta'  di
circolazione delle persone, facendo salve solo «le limitazioni che la
legge  stabilisce  in  via  generale  per  motivi  di  sanita'  o  di
sicurezza». 
    Con riguardo alla disciplina qui censurata non si pone con  tutta
evidenza una questione  afferente  a  «motivi  di  sanita'».  Occorre
allora esaminare se le limitazioni previste dall'art.  10,  comma  2,
d.l. n. 14/2017 possano trovare la propria legittimazione  in  motivi
di «sicurezza». 
    La Corte  costituzionale  in  piu'  occasioni  ha  affrontato  la
questione di quale sia il significato da attribuire  a  tal  fine  al
termine «sicurezza». 
    In particolare, fin dagli inizi della sua attivita', la  Corte  -
occupandosi di altra misura di prevenzione - ha affermato che «sembra
razionale e conforme allo spirito della Costituzione dare alla parola
«sicurezza» il significato di situazione nella quale  sia  assicurato
ai cittadini, per quanto e' possibile, il pacifico esercizio di  quei
diritti di liberta' che la Costituzione garantisce con  tanta  forza.
Sicurezza si ha quando il cittadino puo' svolgere la  propria  lecita
attivita' senza essere minacciato da offese alla propria personalita'
fisica e morale; e' l'«ordinato vivere civile», che e'  indubbiamente
la meta di  uno  Stato  di  diritto,  libero  e  democratico»  (cosi'
sentenza n. 2 del 1956). 
    3.1.3 L'art. 10, comma 2, d.l. n.  14/2017  subordina  l'adozione
del citato provvedimento del Questore, oltre  che  alla  reiterazione
delle condotte di cui all'art. 9, commi 1 e 2, anche alla circostanza
che «dalla condotta tenuta possa derivare pericolo per la sicurezza». 
    3.1.4 In primo luogo, il concetto di sicurezza recepito dal  d.l.
n. 14/2017 appare molto piu' esteso di quello fatto proprio dall'art.
16 Cost. 
    3.1.4.1 Il d.l. n. 14/2017 fornisce all'art.  1  una  definizione
della «sicurezza  integrata».  «Ai  fini  del  presente  decreto,  si
intende per sicurezza integrata l'insieme degli interventi assicurati
dallo Stato, dalle regioni,  dalle  Province  autonome  di  Trento  e
Bolzano e dagli enti locali, nonche' da altri soggetti istituzionali,
al fine di concorrere, ciascuno nell'ambito delle proprie  competenze
e responsabilita', atta promozione e  all'attuazione  di  un  sistema
unitario e integrato di sicurezza per il  benessere  delle  comunita'
territoriali.» 
    All'art. 4 segue poi una definizione  della  «sicurezza  urbana»:
«Ai fini del presente decreto, si intende  per  sicurezza  urbana  il
bene pubblico che  afferisce  alla  vivibilita'  e  al  decoro  delle
citta'.   da    perseguire    anche    attraverso    interventi    di
riqualificazione, anche urbanistica, sociale e culturale, e  recupero
delle aree o  dei  siti  degradati,  l'eliminazione  dei  fattori  di
marginalita'  e  di  esclusione   sociale,   la   prevenzione   della
criminalita', in particolare di tipo predatorio, la promozione  della
cultura del rispetto della legalita' e l'affermazione di piu' elevali
livelli di coesione  sociale  e  convivenza  civile,  cui  concorrono
prioritariamente,  anche  con  interventi  integrati,  lo  Stato,  le
regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti focali,
nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni». 
    3.1.4.2 Con il primo concetto viene quindi  valorizzato  il  dato
della governance multilivello, prevedendo il necessario coordinamento
tra autorita' operanti in diversi ambiti di competenza,  in  funzione
dell'attuazione di un sistema unitario di sicurezza che garantisca il
benessere delle comunita' territoriali. 
    Il secondo concetto  si  caratterizza  invece  sotto  il  profilo
spaziale, per la  sua  correlazione  alle  problematiche  particolari
proprie dei grandi centri urbani. 
    3.1.4.3 La Corte  costituzionale  -  chiamata  piu'  volle  negli
ultimi anni a pronunciarsi circa la legittimita' di  leggi  regionali
per denunciata violazione del riparto di competenze di  cui  all'art.
117 Cost.  - ha sottolineato che il d.l. n. 14/2017  ha  accolto  una
nozione ampia e pluralista di sicurezza: accanto  alla  sicurezza  in
senso stretto (o sicurezza primaria),  che  costituirebbe  il  nucleo
duro  della  sicurezza  di  esclusiva  competenza  statale  ai  sensi
dell'art. 117, comma 2, lettera h) Cost., vi  e'  una  sicurezza  «in
senso lato» (o sicurezza  secondaria),  capace  di  ricomprendere  un
fascio  di  funzioni  intrecciate,   corrispondenti   a   plurime   e
diversificate competenze di spettanza anche  regionale  (cosi'  Corte
cost. sentenza n. 285/2019). 
    3.1.4.4 Al di la' del profilo del riparto di competenze, il  dato
che ne risulta e' quello  di  un  concetto  di  sicurezza  «onnivoro»
(com'e' stato qualificato in dottrina dai primi commentatori). 
    In particolare, il citato bene giuridico - oltre  agli  interessi
essenziali al mantenimento di una ordinata convivenza civile  -  pare
ormai ricomprendere nella  prospettiva  del  d.l.  n.  14/2017  anche
profili di carattere estetico o comunque afferente ai  costumi  o  al
senso di «opportunita'», come il «decoro». 
    3.1.4.5  Per   quanto   la   terminologia   impiegata   non   sta
perfettamente corrispondente, la «sicurezza» il pericolo per la quale
legittima ai  sensi  dell'art.  10,  comma  2  il  provvedimento  del
Questore pare doversi intendere in tale senso  molto  ampio,  plurimi
elementi deponendo in tal senso. 
    Innanzi tutto, il capo II del decreto fa espresso riferimento nel
titolo al «decoro urbano»; l'art. 9, che prevede le condotte  la  cui
reiterazione legittima il  provvedimento  del  Questore,  e'  inoltre
rubricato «Misure a tutela del  decoro  di  particolari  luoghi»;  la
stessa tipologia di alcune di queste condotte, previste espressamente
dall'art. 9, comma  2,  pare  inoltre  implicare  un  riferimento  ad
aspetti che esorbitano rispetto ai presupposti di un ordinato  vivere
civile. Pare inoltre significativo il fatto che nell'art. 10, comma 2
il temine «sicurezza» non sia accompagnato dall'aggettivo  «pubblica»
ne' sia associato all'ulteriore concetto  di  «ordine»  (come  invece
avviene in altre disposizioni dello stesso decreto). 
    Gia' il comunicato stampa del Governo del 10 febbraio  2017  dava
del resto atto dell'approvazione nel corso della  seduta  n.  12  del
Consiglio dei ministri di un provvedimento che  «interviene  altresi'
rafforzando  l'apparato  sanzionatorio  ammnistrativo,  al  fine   di
prevenire fenomeni di criticita' sociale suscettibili di  determinare
un'influenza negativa sulla  sicurezza  urbana,  anche  in  relazione
all'esigenza di garantire la libera accessibilita' e fruizione  degli
spazi e delle infrastrutture delle citta', prevedendo,  fra  l'altro,
la  possibilita'  di  imporre  il  divieto   di   frequentazione   di
determinali pubblici esercizi e aree urbane  ai  soggetti  condannati
per reati di particolare allarme sociale». 
    3.1.5 Dunque, la normativa in questione consente limitazioni alla
liberta' di circolazione in funzione della tutela  di  interessi  (la
sicurezza urbana) che trascendono la sicurezza  di  cui  all'art.  16
Cost. 
    3.1.6 Ne' puo' essere il  Legislatore  ordinario  a  fissare  per
legge (o per decreto-legge) il contenuto del concetto di sicurezza di
cui alla norma costituzionale:  diversamente  opinando,  la  garanzia
costituita  da  quest'ultima  risulterebbe  vanificata   o   comunque
facilmente  aggirabile  (si  legittimerebbe  cioe'  in  sostanza  una
«truffa delle etichette», permettendo  al  Legislatore  di  scegliere
liberamente,  con  un'apposita  definizione,  quali   circostanze   o
interessi  consentano  di  limitare  la  liberta'  costituzionalmente
tutelata). 
    3.1.7 Vi e' poi  da  rilevare  che  la  Corte  costituzionale  ha
affermato in piu' occasioni che «il precetto di cui al detto art.  16
non preclude al legislatore la possibilita' di adottare, per  ragioni
di pubblico interesse, misure che  influiscano  sul  movimento  della
popolazione (sentenze nn. 51 del 1991, 12 del 1965 e 64 del 1963). In
particolare l'uso delle strade, specie con mezzi di  trasporto,  puo'
essere regolato sulla base di esigenze che,  sebbene  trascendano  il
campo della sicurezza e della sanita', attengono al buon regime della
cosa pubblica, alla sua conservazione, alla disciplina che gli utenti
debbono osservare ed alle eventuali prestazioni che essi sono  tenuti
a compiere. La tipologia dei limiti (divieti, diversita' temporali  o
di utilizzazioni, subordinazione a certe condizioni) viene articolata
dalla pubblica autorita' tenendo conto dei vari  elementi  in  gioco:
diversita'  dei  mezzi  impiegati,  impatto  ambientale,   situazione
topografica  o  dei  servizi  pubblici,  conseguenze  pregiudizievoli
derivanti dall'uso indiscriminato del mezzo privato.  Si  tratta  pur
sempre, pero', di una disciplina  funzionale  alla  pluralita'  degli
interessi pubblici meritevoli di tutela ed alle diverse  esigenze,  e
sempre che queste rispondano a criteri di  ragionevolezza»  (sentenza
n. 264 del 1996). 
    Premesso che non tutti gli interessi pubblici sono  riconducibili
ai concetti di sicurezza e sanita', la Corte ha quindi ammesso che il
legislatore possa adottare misure che influiscano sul movimento della
popolazione per ragioni di pubblico interesse diverse dalla sicurezza
e dalla sanita'; ma - perche' il disposto dell'art. 16 Cost. mantenga
il suo valore di garanzia dei  diritti  individuali  -  pare  potersi
affermare, da un  lato,  che  tali  misure  debbano  avere  carattere
generale e non riguardare il singolo  individuo  e,  dall'altro,  che
tale incidenza debba essere indiretta (come per  l'appunto  nel  caso
esaminato dalla Corte  nella  sentenza  citata,  in  cui  oggetto  di
disciplina era l'uso delle strade e in particolare  l'istituzione  di
una tariffa per alcune strade, che solo indirettamente si riverberava
sulla liberta' di circolazione dei singoli). 
    Nel  caso  ora  in  esame,  invece,  il  provvedimento   previsto
dall'art. 10, comma 2, d.l. n. 14/2017 incide  -  in  funzione  della
tutela di un interesse che trascende la sicurezza in senso stretto di
cui all'art. 16 Cost. - direttamente sulla liberta'  di  circolazione
del singolo individuo. 
    3.1.8 In secondo luogo - se gia' un simile concetto di  sicurezza
e correlatamente il pericolo per la  stessa  non  sembrano  idonei  a
selezionare adeguatamente le  condotte  che  giustifichino  ai  sensi
dell'art. 16 Cost. una limitazione della liberta' di  circolazione  -
tale  vulnus  sembra  ulteriormente  accentuato  dalla   formulazione
assolutamente generica dell'art. 10, comma 2, d.l. n.  14/2017.  Tale
disposizione non richiede infatti la sussistenza di un  pericolo  per
la sicurezza,  e  cioe'  che  sia  probabile  il  verificarsi  di  un
pregiudizio per la sicurezza, ma semplicemente  che  «dalla  condotta
tenuta  possa  derivare  pericolo  per  la   sicurezza»:   e'   cioe'
sufficiente una mera possibilita' non qualificata. 
    3.1.9 Considerato che il divieto di accesso disposto dal Questore
sacrifica un diritto  fondamentale  del  destinatario,  pare  doversi
dubitare della legittimita' della citata norma sotto il  profilo  del
principio    di    proporzionalita'/ragionevolezza    dell'intervento
legislativo ex art. 3 Cost., da  intendersi  quale  «proporzionalita'
dei  mezzi  prescelti  dal  legislatore   nella   sua   insindacabile
discrezionalita' rispetto alle esigenze  obiettive  da  soddisfare  o
alle finalita' che intende perseguire, tenuto conto delle circostanze
e delle limitazioni concretamente sussistenti» (Corte  costituzionale
sentenza n. 1130/1988;  sull'esigenza  che  le  limitazioni  previste
dalla legge  ai  diritti  fondamentali  siano  idonee,  necessarie  e
proporzionate in senso  stretto  rispetto  alla  finalita'  legittima
perseguita, si veda anche, da ultimo, Corte  costituzionale  sentenza
n.  5/2023):  viene  cioe'  imposto  un  sacrificio  ad  un   diritto
fondamentale senza che cio' sia strettamente necessario, essendo solo
meramente eventuale il pericolo per l'interesse  che  il  legislatore
intende tutelare (per di piu' delineato  in  termini  particolarmente
generici, quasi onnicomprensivi). 
    Si rilevi incidentalmente (solo  incidentalmente,  in  quanto  la
questione non e' strettamente rilevante nel caso di  specie)  che  la
liberta' di circolazione, meritevole di tutela in se', e' a sua volta
funzionale al soddisfacimento da parte  dell'individuo  di  ulteriori
esigenze  o  comunque  alla  coltivazione  di   ulteriori   interessi
(rapporti familiari, aggregazione, studio,  cultura,  arte,  contatto
con la  natura,  ecc.);  la  disciplina  qui  censurata  -  che,  ove
integrata  dai  regolamenti  di  Polizia  urbana,  consente  che   le
limitazioni alla liberta' di circolazione interessino  numerose  aree
cittadine - si e' invece preoccupata di assicurare la  compatibilita'
del  divieto  imposto  dal  Questore  soltanto  con  le  esigenze  di
mobilita', salute e lavoro del destinatario dell'atto. 
    3.1.10 La citata  scelta  legislativa,  che  ha  portato  ad  una
descrizione in termini molto ampi e generici  dei  presupposti  della
misura,  comporta  inoltre   che   vengano   lasciati   all'autorita'
amministrativa (Questore) margini di apprezzamento troppo  ampi,  con
conseguente vulnus al principio - affermato  dalla  Corte  EDU  nella
sentenza .... proprio con  riguardo  alla  liberta'  di  circolazione
tutelata dall'art. 2 del prot. n. 4 CEDU - secondo cui ogni norma che
costituisca  la  base   legale   di   un'interferenza   nei   diritti
fondamentali della  persona  deve  essere  connotata  da  sufficiente
precisione e determinatezza,  si'  da  offrire  effettiva  protezione
contro le ingerenze arbitrarie da  parte  delle  autorita'  pubbliche
(rischio  che  ove  la   misura   sia   applicata   da   un'autorita'
amministrativa anziche' da  quella  giudiziaria  appare  ancora  piu'
marcato, in un contesto di minori garanzie complessive). Nel caso  di
specie la non chiarissima descrizione della condotta di cui  all'art.
9 comma 1, il concetto onnivoro o quanto meno  ambiguo  di  sicurezza
recepito dall'art. 10, comma 2 e la circostanza che  sia  sufficiente
un pericolo anche solo eventuale per la sicurezza stessa al  fine  di
legittimare il provvedimento del Questore  sono  tutti  elementi  che
rendono la norma non sufficientemente precisa e determinata,  si'  da
lasciare l'individuo esposto al sostanziale  arbitrio  dell'autorita'
amministrativa. 
    3.1.11 Gli elementi sopra menzionati  di  carattere  letterale  e
sistematico non  paiono  consentire  un'interpretazione  della  norma
censurata conforme ai principi costituzionali evocati: si tratterebbe
infatti in sostanza di stravolgerne la portata  e  non  semplicemente
d'interpretarla. 
3.2 L'art. 10 e l'art. 9, decreto-legge n.  14/2017  paiono  contrari
agli articoli 16 e 3 della Costituzione anche sotto altro profilo. 
    3.2.1 Si e' visto  che  l'art.  10,  comma  2,  decreto-legge  n.
14/2017 subordina il provvedimento di divieto del Questore - sia  pur
con le criticita' sopra esaminate - alla sussistenza di un  possibile
pericolo per la sicurezza. 
    L'art. 9, comma 1 e l'art. 10, comma 1, decreto-legge n.  14/2017
invece, nel disciplinare l'ordine di allontanamento  impartito  dagli
organi accertatori, non fanno  alcun  cenno  a  possibili  motivi  di
sicurezza (o di sanita'). Si contempla cioe' l'allontanamento per  48
ore dal luogo in cui e' stata tenuta la condotta di  cui  all'art.  9
(comma 1 o comma 2), con conseguente limitazione  della  liberta'  di
circolazione del destinatario (nei lavori parlamentari si rinviene  -
nelle parole della relatrice  per  la  maggioranza  -  l'affermazione
secondo cui «l'ordine di allontanamento imposto  dal  sindaco,  quale
autorita' locale di pubblica sicurezza, sembra configurare una  forma
di mini-Daspo») e con la previsione di  una  sanzione  amministrativa
pecuniaria in caso di violazione, senza che tutto cio' sia  legato  a
possibili ragioni di sicurezza o sanita', in violazione dell'art.  16
Cost.  Anche  perche'  l'applicazione  della  misura  di  prevenzione
(atipica) in questione consegue automaticamente alla  rilevazione  da
parte dell'organo accertatore delle condotte di cui ai commi  1  e  2
dell'art. 9,  senza  che  il  predetto  organo  abbia  un  potere  di
apprezzamento al riguardo; gia' il Servizio studi  della  Camera,  in
fase di conversione del decreto, evidenziava peraltro  una  possibile
criticita'  in  merito  (cosi'  la  scheda  di  lettura   n.   541/1:
«L'applicazione della misura  consegue  dunque  automaticamente  alla
commissione di illeciti amministrativi. La  Corte  costituzionale  ha
piu' volte dichiarato l'illegittimita' costituzionale di  presunzioni
assolute di pericolosita' sociale: cosi' con riferimento alle  misure
di sicurezza (sentenze  n.  1/1971,  n.  139/1982,  n.  249/1983,  n.
1102/1988),  in  materia  di   preclusione   all'accesso   a   misure
alternative alla detenzione (sentenza n. 78/2007) e di effetti penali
della condanna (n. 78/2007)»). 
    3.2.2 Si potrebbe obiettare che tale profilo d'illegittimita' non
e' rilevante ai fini del giudizio a quo, avente ad oggetto  il  reato
integrato dalla violazione del provvedimento del Questore ex art. 10,
comma 2, decreto-legge n. 14/2017 e non dalla violazione  dell'ordine
di allontanamento di cui alla prima norma dello stesso  articolo;  in
base al dato letterale della norma,  il  provvedimento  del  Questore
d'altro  canto  ha  quale  presupposto  solo  la  reiterazione  delle
condotte e il pericolo per la sicurezza, e  non  anche  i  precedenti
provvedimenti di allontanamento. 
    3.2.3 Tuttavia, come si e' gia' evidenziato, le  disposizioni  di
cui agli  articoli  9  e  10,  decreto-legge  n.  14/2017,  se  lette
congiuntamente,  paiono  delineare  una  fattispecie   a   formazione
progressiva: allorche' e' posta in essere la prima condotta  illecita
viene applicata una sanzione amministrativa ed e'  disposto  l'ordine
di allontanamento, la cui violazione comportare un'ulteriore sanzione
pecuniaria; in caso  di  reiterazione,  vengono  disposti  una  nuova
sanzione e un nuovo ordine di allontanamento e in piu' il Questore  -
se ravvisa un potenziale pericolo per la sicurezza - puo' disporre il
divieto  di   accesso,   la   cui   violazione   integra   il   reato
contravvenzionale. 
    In tale quadro, l'ordine di  allontanamento  -  indipendentemente
dal dato letterale (che sembra prescinderne) - pare allora essenziale
perche' la  norma  che  contempla  il  successivo  provvedimento  del
Questore non sia viziata da irragionevolezza. 
    In effetti, la gradualita' del citato inasprimento  delle  misure
preventive pare  tanto  piu'  necessaria  ove  si  consideri  che  le
condotte descritte all'art. 9, comma 1 e 2, decreto-legge n.  14/2017
potrebbero non avere una propria autonoma rilevanza o - per lo piu' -
costituire meri illeciti amministrativi. 
    3.2.4 Se allora la Corte costituzionale dovesse ritenere le norme
di cui all'art. 9, comma 1 e all'art. 10, comma 1,  decreto-legge  n.
14/2017 illegittime  per  violazione  dell'art.  16  Cost.,  l'intero
costrutto sopra descritto perderebbe ragionevolezza. 
    3.2.5 Non e' possibile interpretare gli articoli 9, comma 1 e 10,
comma  1,  decreto-legge  n.  14/2017  nel  senso  che  l'ordine   di
allontanamento per 48 ore postuli esigenze di sicurezza: da  un  lato
nelle citate norme non vi e'  alcun  cenno  a  motivi  di  sicurezza;
dall'altro, come si  e'  visto,  le  disposizioni  in  questione  non
lasciano alcun margine di apprezzamento all'organo  accertatore,  per
cui quest'ultimo al momento dell'accertamento della condotta illecita
deve sempre disporre l'allontanamento  (a  prescindere  da  qualunque
pericolo per la sicurezza). 
3.3 Un ulteriore profilo di illegittimita' per violazione dell'art. 3
Cost. si ravvisa nell'individuazione delle condotte illecite  operata
dall'art. 9, comma 1 (e comma 2) d.lg. n. 14/2017. 
    3.3.1 Il legislatore ha cioe' previsto l'ordine di allontanamento
e il provvedimento di divieto di  accesso  nei  confronti  di  chi  -
violando i divieti di stazionamento o di occupazione di spazi - tenga
condotte  che  impediscano  l'accessibilita'  e  la  fruizione  delle
infrastrutture dei  trasporti,  condotte  che  potrebbero  non  avere
alcuna rilevanza  penale  (cosi'  come  non  hanno  rilevanza  penale
l'ubriachezza, gli atti contrari alla pubblica  decenza,  ecc.),  non
prevedendo  viceversa  analoghe  misure  nei  confronti  di   chi   -
all'interno delle medesime aree - commetta fatti ben piu'  pericolosi
per la sicurezza. 
    3.3.2 Il clochard che dorma per terra, in corrispondenza  di  uno
degli ingressi della stazione ferroviaria o nel sottopassaggio  della
metropolitana, cosi' di  fatto  impedendo  l'accesso  o  la  regolare
fruizione  del  servizio,  e'  passibile  delle  citate   misure   di
prevenzione. 
    Lo  stesso  dicasi  per  il  questuante  insistente  che  si  sia
collocato dinanzi alla biglietteria automatica, o per l'ubriaco  (non
necessariamente molesto) che viaggi a bordo di  un  tram,  o  per  il
venditore abusivo di fazzoletti e accendini che operi  nell'atrio  di
una fermata della metropolitana, o per chi alla sezione arrivi di  un
aeroporto  venda  senza  autorizzazione  biglietti   di   accesso   a
manifestazioni sportive. 
    3.3.3 Simili misure non sono previste  invece  per  chi  -  nelle
stesse  aree,  ma  senza  violare  divieti  di  stazionamento  o   di
occupazione di spazi - ad esempio partecipi a risse (art. 588 c.p.) o
ponga in essere condotte di minacce  (art.  612  c.p.),  di  percosse
(art. 581 c.p.) o di  lesioni  (art.  582  c.p.)  oppure  porti  armi
bianche  (art.  699  c.p.)  o  oggetti  atti   ad   offendere   senza
giustificato motivo (art. 4, legge n. 110/1975) o  faccia  accensioni
ed esplosioni pericolose (art. 703 c.p.); condotte magari  tenute  in
modo abituale o comunque reiteratamente. 
    Si tratta peraltro di reati per i quali  l'arresto  in  flagranza
non e' possibile  o  e'  possibile  solo  a  talune  condizioni,  che
potrebbero non essere integrate; la  finalita'  preventiva  non  puo'
dunque essere svolta dall'arresto. 
    3.3.4 Avendo riguardo  al  bene  giuridico  della  sicurezza,  il
legislatore avrebbe dovuto dedicare  la  propria  attenzione  innanzi
tutto a simili comportamenti, decisamente piu' pericolosi,  piuttosto
che a quelli molto meno gravi per i quali invece le  predette  misure
sono state previste. 
    3.3.5 L'art. 10, comma 5, decreto-legge n.  14/2017  prevede  che
«Nei casi di condanna per reati contro la  persona  o  il  patrimonio
commessi nei luoghi o nelle aree di cui all'art.  9,  la  concessione
della sospensione condizionale della  pena  puo'  essere  subordinata
all'osservanza del divieto, imposto dal giudice, di accedere a luoghi
o aree specificamente individuati». 
    Tuttavia, il citato divieto parrebbe  poter  essere  imposto  dal
giudice solo in caso di concessione  della  sospensione  condizionale
della pena, con la conseguenza che il divieto in questione non potra'
essere imposto nei casi in cui non vi siano i presupposti  per  detta
concessione (magari perche' il soggetto sia pluripregiudicato) o  nei
casi in cui il giudizio si svolga davanti al Giudice di pace. 
    In secondo luogo, il citato divieto non puo'  essere  imposto  in
caso di condanna per reati che non  siano  contro  la  persona  o  il
patrimonio. 
    In ogni caso, a  fronte  di  condotte  meno  gravi  quali  quelle
descritte dai commi 1  e  2  dell'art.  9  il  provvedimento  sarebbe
adottato dal Questore, dunque in tempi prevedibilmente piu' veloci, e
sarebbe immediatamente esecutivo; nel caso invece dei reati contro la
persona o il patrimonio, il divieto di accesso  imposto  dal  giudice
avrebbe effetto al momento del passaggio in giudicato della  sentenza
e quindi dopo un lasso di tempo molto elevato. 
    3.3.6 Anche  in  questo  caso  nessuna  interpretazione  conforme
risulta possibile in ragione del dato testuale della legge. 
    3.4 In ragione  della  tipologia  e  della  pluralita'  dei  vizi
denunciati si ritiene di non richiedere una  pronuncia  manipolativa,
bensi' una pronuncia di carattere ablativo. 
    D'altro canto, non pare che  un  simile  esito  darebbe  luogo  a
«insostenibili vuoti  di  tutela»  per  interessi  costituzionalmente
rilevanti.